I mezzi d'opera
È definito mezzo d'opera un veicolo che:
- completa durante la marcia il ciclo produttivo di specifici materiali, come l'autobetoniera;
- è munito di attrezzature per lo spurgo e il trasporto dei liquami dei pozzi neri (quindi anche un'autocisterna così attrezzata può esserlo);
- ha un'attrezzatura particolare per il carico e il trasporto di materiale di impiego e di risulta dell'attività edilizia.
I mezzi d'opera devono essere idonei all'impiego nei cantieri e utilizzabili sia su strada sia fuori strada: non sono confinati nei cantieri né esclusi dalle autostrade, dove pagano un pedaggio maggiorato. La classificazione risulta dalla carta di circolazione, che riporta anche le eventuali prescrizioni per la marcia su strada.
- Devono esporre un contrassegno che dimostri il pagamento dell'indennizzo di usura, che non è compreso nel bollo. Non sono esenti dalla tassa di proprietà.
- Velocità massima per costruzione: 80 km/h (non 100).
- A pieno carico: 40 km/h nei centri abitati e 60 km/h fuori dai centri abitati.
Non è vero che debbano avere almeno 5 assi, né che siano tutti veicoli ad uso speciale. E pagare l'indennizzo di usura non autorizza di per sé a trasportare un manufatto indivisibile che supera la portata del veicolo.
Strisce e pannelli retroriflettenti
I veicoli e i rimorchi per il trasporto di cose con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate devono avere strisce retroriflettenti posteriori e laterali di tipo omologato, anche se circolano solo di giorno:
- laterali: bianche o gialle;
- posteriori: rosse o gialle.
Il colore non dipende dal tipo di carrozzeria (furgonato o telonato) e non esistono strisce verdi o blu per le cisterne.